F-GAS 307

CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Certificazione Saldatori

REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE

L'iscrizione al registro è obbligatoria

Rilascio certificazione

Riconosciuto dall'ente di certificazione

Patentino F-Gas 307 per impianti di condizionamento auto

REGOLAMENTO (CE) N. 307/2008
Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione del personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione rilasciati in conformità a tali requisiti.

Tutti gli autoriparatori che svolgono l’attività di recupero dal gas R134a dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore sono obbligate a ottenere l’abilitazione all’utilizzo con la frequenza di un corso di formazione, organizzato da Organismi di attestazione certificati.

Programma

Funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore, impatto dei gas fluorurati ad effetto serra sull’ambiente. Saper operare in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti e conoscere le procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati. Identificare i principali componenti di un impianto di condizionamento d’aria e conoscerne il funzionamento, maneggiare in sicurezza una bombola di refrigerante, riuscire a collegare e scollegare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d’aria di un veicolo a motore, saper utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante.

Funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull’ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale

  • Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore
  • Conoscenza di base dell’impiego e delle proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull’ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici)
  • Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e della direttiva 2006/40/CE
  • Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra
  • Maneggiare una bombola di refrigerante
  • Collegare e scollegare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d’aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra
  • Utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante

La formazione è obbligatoria

La regolamentazione europea 303/2008 e il DPR 43/2012 stabiliscono l’obbligatorietà della certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, la manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Obbligatoria iscrizione alla banca dati e comunicazione dati di vendita

Ai Venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS); 

Agli operatori per scaricare un attestato contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

imprese e persone in possesso di certificato per comunicare i dati relativi a interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.

Dal 25 luglio è obbligatoria iscrizione al registro e comunicazione dei dati di vendita per tutte le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature precaricate non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati.

Dal 25 settembre è obbligatoria la comunicazion degli interventi di installazione, controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Il 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n.163 che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. In caso di violazione del regolamento, il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie e pene detentive.